rivendita di prima casa e riacquisto di altra a titolo di donazione


04.11.2001

c.m. 26.01. 2001, n. 6/E

 

È stato chiesto di conoscere se si verifica la decadenza dalla agevolazione "prima casa" nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato venga venduto prima del compimento del quinquennio ed entro un anno dalla vendita il contribuente acquisti un altro immobile a titolo di donazione.

 

La nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro, al comma 4 dispone la decadenza dalle agevolazioni prima casa nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato con i benefici sia trasferito prima del decorso di cinque anni dalla data del suo acquisto.

 

Dispone, inoltre, che non si verifica decadenza nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

 

Al riguardo si ritiene che il mancato riacquisto a titolo oneroso dell'immobile da parte del contribuente configura l'ipotesi di decadenza dalla agevolazione prevista dal richiamato comma 4 della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro, in quanto, ai fini della disposizione sopra richiamata, la causa di esclusione dalla decadenza trova giustificazione nell'investimento necessario per acquistare un nuovo immobile prima casa da adibire a propria abitazione principale.

 

A tale conclusione si perviene dalla interpretazione logico-sistematica della norma in quanto il legislatore quando ha inteso riferirsi ai trasferimenti a titolo gratuito lo ha fatto espressamente. Al riguardo si rileva che nello stesso comma della nota, con riferimento al trasferimento posto in essere entro il quinquennio è previsto: "In caso di (...) trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito (...)".